Proel Home
IT|EN
login
 
    Garanzia    
news
Tafuzzy Days all’insegna di Proel
Proel all’“Edison - Change the music” di Piacenza con impianti a energia pulita
Niccolai festeggia i suoi 30 anni con Proel
Sonique sceglie Axiom e Edge per i Tiromancino
Axiom in tour con la “Dimensioni del mio caos”
Il jazz a Mondavio suona Proel
 

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA - ITALIA

Tutti i prodotti sono tutelati da garanzia a norma di legge. La Proel riconosce le seguenti condizioni di garanzia:

  • per consumatori (utenti finali);
  • Per altri acquirenti (negozianti o acquirenti con partita IVA).

Consumatori (utenti finali)

Per i consumatori cioè coloro che acquistano per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale, il venditore (negoziante) applicherà il nuovo Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 Settembre 2005, n.206) che prevede DUE ANNI dalla consegna alle condizioni di legge (si veda l’estratto delle norme di garanzia per consumatori). In caso di guasto, i consumatori potranno rivolgersi o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto (così come previsto dalla legislazione attuale), o direttamente ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati da Proel. Consultare la pagina web www.proelgroup.com/proel/it/serviceRepair.html per trovare tutti i dettagli sui CAT Proel.

Estratto delle norme di garanzia per consumatori

Il nuovo Codice del Consumo (Decreto legislativo 6 Settembre 2005, n.206) prevede che la garanzia sui beni di consumo si estenda fino a DUE ANNI. La materia era in precedenza disciplinata dal Decreto Legislativo n.24 del 2 febbraio 2002 in attuazione alla Direttiva 99/44/CE.

Il principio generale è che il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

In particolare esiste un difetto di conformità qualora:

  1. il bene non sia idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
  2. il bene non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e non possieda le qualità presentate al consumatore (campione o modello);
  3. il bene non presenti le qualità o le prestazioni di un bene che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi tenuto conto della natura dello stesso e delle dichiarazioni sulle caratteristiche specifiche promesse ed indicate nella descrizione del bene o nella scheda prodotto, o l’inidoneità all’uso particolare cui il bene è destinato.

Il venditore è responsabile quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai Suoi diritti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui lo ha scoperto.

L’azione diretta a far valere i difetti (non dolosamente occultati dal venditore) SI PRESCRIVE, in ogni caso in 26 MESI dalla consegna del bene. L’ulteriore termine dei due mesi che si aggiungono ai 24 sarà nella pratica utilizzato essenzialmente nel caso di difetti di conformità accertati a ridosso della scadenza del termine del 24° mese dalla data di acquisto/consegna del prodotto. 

Per i beni che possono essere installati dal consumatore è bene precisare che:

  1. la non corretta installazione da parte del consumatore dovuta alla carenza o poca chiarezza delle istruzioni, che provochi un difetto di conformità del bene, dà diritto ad ottenere un intervento in garanzia;
  2. il consumatore è invece responsabile nel caso in cui, da sé o avvalendosi dell’aiuto di terzi, a fronte di chiare e precise istruzioni per il montaggio, non le esegua correttamente.

Per quanto riguarda l’onere della prova, bisogna chiarire che:

Per i difetti di conformità che si manifestano nei PRIMI SEI MESI dalla consegna del bene, il consumatore non deve provare che il prodotto era difettoso già al momento della consegna, in quanto tale circostanza è data per presunta. In tale caso spetterà al venditore dimostrare che il prodotto non era difettoso al momento della consegna e che il difetto è imputabile all’uso fattone dal consumatore.

Per i difetti di conformità che si manifestano DOPO SEI MESI dalla consegna del bene (cioè dal settimo al ventiquattresimo mese) il consumatore per far valere i propri diritti deve dimostrare:

  • un valido documento di acquisto comprovante la garanzia legale;
  • che il bene presenta un difetto di conformità;
  • che tale difetto è stato denunciato nei tempi previsti (due mesi dalla scoperta)  e comunque entro i termini di prescrizione;
  • che il difetto denunciato era un difetto originario ovvero che già esisteva al momento della consegna, pur essendosi manifestato successivamente.

E’ possibile che il rimedio della riparazione venga richiesto ed accordato più di una volta.

A tal proposito è bene specificare che:

Se durante il periodo di vigenza della garanzia legale viene esperito il rimedio della riparazione con sostituzione di un pezzo di ricambio, non comincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione biennale per la parte sostituita, ma continua a decorrere il termine relativo alla prima consegna del bene.

In virtù della normativa sulla garanzia i cui contenuti sono stati in parte riportati nel presente estratto, possiamo dunque sinteticamente affermare che I prodotti fabbricati e distribuiti dalla Proel S.p.A. sono garantiti per ventiquattro mesi dalla data dell’acquisto.

Durante il periodo di garanzia il consumatore ha diritto alla riparazione gratuita delle parti difettose e comunque agli interventi occorrenti al perfetto ripristino della funzionalità del prodotto; non ha diritto tuttavia alla sostituzione del prodotto stesso.

Non sono coperte da garanzia le valvole, gli altoparlanti e le lampade, il cui costo verrà addebitato al cliente, mentre a carico della Proel S.p.A. resterà il costo della manodopera occorrente per la sostituzione di tali parti.

Non è dovuta la garanzia per prodotti che risultino non difettosi all’origine e che abbiano subito guasti a causa di uso inappropriato o per altre cause esterne o che risultino manomessi.

Altri acquirenti (negozianti o acquirenti con partita IVA)

Per gli altri acquirenti, che solitamente acquistano con partita IVA, verranno applicate le garanzie di legge di cui all’art. 1490 e seguenti c.c. (UN ANNO dalla consegna alle condizioni di legge). In caso di guasto, potranno rivolgersi o al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto (nel caso in cui l’acquirente con partita IVA abbia effettuato l’acquisto presso un negoziante), o direttamente ai Centri di Assistenza Tecnica (CAT) autorizzati da Proel. Consultare la pagina web www.proelgroup.com/proel/it/serviceRepair.html per trovare tutti i dettagli sui CAT Proel.

Reclami relativi a merce nuova pervenuta difettosa devono essere presentati in forma scritta entro 8 giorni dalla data di ricevimento; fa fede la data del DDT o fattura.

Artt. 1490 e seguenti del cod. civ.       

Art. 1490 - Garanzie per i vizi della cosa venduta

Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

Art. 1491 - Esclusione della garanzia

Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Art. 1492 - Effetti della garanzia

Nei casi indicati dall'articolo 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.

Art. 1495 - Termini e condizioni per l'azione

Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge.

La denunzia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultato.

L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna, ma il compratore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può sempre far valere la garanzia, purché il vizio della cosa sia stato denunziato entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno dalla consegna.

Sant’Omero 30/07/2007

 

Proel è una azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000